venerdì 15 giugno 2012

Legge intercettazioni telefoniche


 L'intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.
L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4




;delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;delitti di contrabbando;reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.delitti previsti dall’articolo 600-ter (pornografia minorile), terzo comma, del codice penale
Negli stessi casi è consentita l’intercettazionedi comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (violazione di domicilio), l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
L’intercettazione telefonica consiste nell'attività diretta a carpire conversazioni altrui, nonché flussi di comunicazioni informatiche. Da sottolineare che l'intercettazione limita alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero e la libertà domiciliare. In questa materia vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. L'intercettazione telefonica è comunque un mezzo di ricerca della prova che può essere adoperato in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall'art. 266.
Solitamente l'intercettazione è autorizzata dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero. Nei casi di urgenza è lo stessopubblico ministero a disporre l'intercettazione con decreto motivato. In caso di mancata conferma l'intercettazione non può essere portata avanti ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati. Le intercettazioni telefoniche possono durare per un periodo di quindici giorni, prolungabili per altri quindici dal giudice per le indagini preliminari.
Le comunicazioni intercettate vengono registrate. Al termine dell'attività sono trasmesse al pubblico ministero ed entro cinque giorni dalla conclusione dell'attività andrebbe effettuato il deposito degli stessi con in allegato gli atti di disposizione e di convalida. Gli atti rimangono a disposizione dei difensori e delle parti. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti.

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