lunedì 16 luglio 2012

Giorgio Napolitano Intercettazioni telefoniche

Lo si apprende da un comunicato del Quirinale nel quale si aggiunge che la decisione è stata presa per evitare che le intercettazioni realizzate su mandato della procura palermitano possano finire per costituire, dal punto di vista giuridico, un precedente.

venerdì 15 giugno 2012

Carfagna intercettazioni telefoniche hard consigli sul sesso orale gelmini brambilla


Al ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna non conviene andarsene. Se andasse via davvero ritornerebbe come un boomerang lo spetro delle intercettazioni hard che la segue da due anni e mai pubblicate sui giornali. Si tratta delle intercettazioni telefoniche hard tra lei e le ministre Gelmini e Brambilla: consigli tra donne sul sesso orale. In quelle telefonate sembra che parlassero di come deliziare il dopo lavoro di Silvio Berlusconi. Alcuni
Ministro Carfagna mara
paragonarono Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Michela Vittoria Brambilla a un trio degno di Monica Lewinsky. Allora il premier Berlusconi decise un giro di vite sulle intercettazioni e L’Espresso che doveva diffondere le intercettazioni, non pubblicò nulla.

Intercettazioni telefoniche Berlusconi Minetti Ruby Fede testo integrale 400 pagine


Intercettazioni testo integrale 400 pagine con relativi numeri di telefono cellulare intercettati fede berlusconi ruby lele mora insomma proprio tutto sulla vicenda di ruby rubacuori e arcore ecco il link invece riferito alle intercettazioni hard carfagna
Intercettazioni testo on line

I Pubblici Ministeri dott. Pietro FORNO, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di
Milano, dott.ssa Oda BOCCASSINI, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di
Milano, dott. Antonio SANGERMANO, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano,
Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:
Silvio BERLUSCONI, nato a Milano il 29 settembre 1936, e residente in "Villa San Martino" ad Arcore
(MB).
in ordine ai seguenti ipotizzati reati: capo a) art. 317, 61 n. 2 c.p. perché, al fine di occultare sia il delitto
di cui al capo che segue e di assicurarsi per esso l'impunità, sia altri fatti, anche di rilevanza penale non a
lui ascrivibili, ma comunque suscettibili di arrecare nocumento alla sua immagine di uomo pubblico,
abusando della sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, la notte tra il 27 e il 28.05.2010,
avendo appreso che la minore El Mahroug Karima - da lui in precedenza frequentata - era stata fermata
e condotta presso la Questura di Milano, si metteva in contatto con il Capo di Gabinetto del Questore,
dr. Pietro Ostuni e rappresentandogli che tale ragazza minorenne, di origine nord africana, gli era stata
segnalata come nipote di Mubarak, (circostanza peraltro palesemente falsa), lo sollecitava ad accelerare
le procedure per il suo rilascio, aggiungendo che il Consigliere Regionale Nicole Minetti si sarebbe fatta
carico del suo affido e, quindi, induceva il dr. Pietro Ostuni a dare disposizioni alla dr.ssa Giorgia latrate,
(funzionaria della Questura di Milano e quella notte di turno) affinché la citata minore El Mahroug
Karima (nata in Marocco il 1.11.1992 e denunciata per flirto in data 27.5.10 da Pasquino Caterina),
venisse affidata a MINETTI Nicole, così sottraendola al controllo e alla vigilanza delle autorità preposte
alla tutela dei minori, in contrasto con le disposizioni al riguardo impartite dal PM di turno: ed infatti la
minore El Mahroug Karima, che si era indebitamente allontanata dalla Comunità La Glicine CIRS di
Messina, non veniva trattenuta in Questura, né inviata in una comunità, ma affidata alle ore 2.00 del
28.5.2010 alla Minetti, ancor prima che fossero formalmente richiesti dalla Questura di Milano (con fax
al Commissariato di Taormina, a firma dott.ssa latrate, inviato alle ore 02.20), i documenti necessari ai
fini di una sua compiuta identificazione, accertata in Letojanni effettivamente solo alle ore
PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 2 presso il Tribunale di Milano
04.00, nonché senza previo interpello dei genitori della minore stessa circa il suo affidamento a terzi;
affidamento alla Minetti peraltro solo formale, essendo indicato (così come certificato per iscritto dalla
stessa dr.ssa latrate nel sopra citato fax spedito al Dirigente del Commissariato di PS Messina-Taormina)
quale domicilio quello di Milano Via Villoresi 19, abitazione non della Minetti (domiciliata in Via
Olgettina 65) ma di De Conceicao Santos Oliveira Michele, persona priva di referenze, alla quale la
Minetti non appena uscita dai locali della Questura consegnava in effetti la minore.
In tal modo ottenendo per sé e per la minore un indebito vantaggio di carattere non patrimoniale
consistito, per la minore, nella sua fuoriuscita dalla sfera di controllo delle autorità minorili e, per esso
indagato, nell'evitare che El Mahroug Karima potesse riferire del reato di cui al capo che segue e
comunque della risalente frequentazione, nonché di altri reiterati episodi di prostituzione verificatisi
nella sua dimora privata in Arcore, fatti di rilevanza penale non a lui ascrivibili, ma comunque
suscettibili di arrecare nocumento alla sua immagine di uomo pubblico
In particolare:

alle ore 23.59.27 del 27 maggio 2010, il dr. Ostimi, dopo essere stato contattato a mezzo telefono dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, si poneva a sua volta immediatamente in contatto con la dr.ssa
latrate, cui comunicava le disposizioni ricevute da Silvio Berlusconi, invitandola ad agire rapidamente
per il rilascio della minore;
a seguito di ulteriori telefonate da parte della Presidenza del Consiglio, il dr. Pietro OSTUM
contattava di nuovo, ripetutamente la dott.ssa Giorgia latrate, alle ore 23.59.27 (durata 72 Sec),
00.02.21 (durata 12 Sec), 00.05.48 (durata 1 Sec), 00.08.04 (durata 41 Sec), 00.10.46 (durata 85 Sec),00.20.03 (durata 21 Sec), 01.21.49 (durata 70 Sec), 01.28.03 (durata 103 Sec), 01.31.43 (durata 50 Sec),
01.33.11 (durata 26 Sec), 01.44.37 (durata 110 Sec), 02.12.10 (durata 303 Sec), per accertarsi che le
sollecitazioni del Presidente del Consiglio, in ordine al rilascio di El Mahroug Karima e al suo affido a
Nicole Minetti, venissero eseguite;
nel contempo, il dr. Pietro OSTUNI informava della telefonata ricevuta dal Presidente del Consiglio e
del suo contenuto, dapprima il Questore di Milano, dr. Vincenzo Indolii (ore 00.13.49 durata 103 Sec.) e
poi il dr. Ivo Morelli, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano (ore
00.47.56 durata 159 Sec);
a sua volta, il dr. MORELLI alle ore 00.51.00 (durata 511 Sec), 01.24.25 (durata 206 Sec.) e 02.14.12
(durata 572 Sec.) contattava la dott.ssa Giorgia latrate;
PROCURA DELLA REPUBBLICA foglio nr. 3 presso il Tribunale di Milano
• quindi, sempre il dr. MORELLI parlava con il dr. Ostuni (ore 00.59.51 durata 70 Sec), dal quale
veniva poi richiamato (ore 01.30.01 durata 87 Sec);
• Successivamente il dr. Ostuni comunicava alla Presidenza del Consiglio che El Mahroug Karima era
stata rilasciata e affidata al Consigliere Regionale Nicole Minetti. Questa, non appena uscita dai locali
della Questura, consegnava la ragazza a De Conceicao Santos Oliveira Michele, persona priva di
referenze, presso la cui abitazione di via Villoresi n. 19 (Milano), El Mahroug Karima dimorava da
alcuni giorni, dopo essersi arbitrariamente allontanata dalla comunità La Glicine CIRS di Messina.
Affido alla Minetti peraltro disposto ed attuato in palese violazione delle istruzioni impartite dal PM
presso il Tribunale per i Minorenni, dr. Annamaria Fiorillo, di turno quella notte. Ricevuta
comunicazione del fermo della minore la dr. Fiorillo - cui nulla era stato però riferito in ordine alla
richiesta fatta dal Presidente del Consiglio di un celere rilascio della minore, asseritamente nipote del
Presidente egiziano Mubarak, - aveva infatti stabilito che l'affido poteva essere effettuato solo previa
acquisizione dei documenti della minore, in attesa dei qualiquesta doveva essere trattenuta in Questura,
e che in ogni caso la minore non doveva essere consegnata a De Conceicao Santos Oliveira Michele,
abitante in via Villoresi n. 19 a Milano.
Disposizioni tuttavia disattese, in quanto la minore El Mahroug Karima veniva affidata alla Minetti

Legge intercettazioni telefoniche


 L'intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.
L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4